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Prendere una multa non è certamente una cosa piacevole. Adesso, sono in arrivo novità per chi commette più volte al volante della propria auto la stessa infrazione. Grazie ad una serie di emendamenti approvati dal Senato al decreto legge sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, tutti coloro che commetteranno più volte la medesima infrazione mentre sono alla guida della propria auto, senza contestazione immediata, pagheranno una sola infrazione.
La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un’unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
Dunque, questa novità dovrebbe mettere la parola fine al fenomeno delle multe seriali. Quindi, niente multe multiple se, per esempio, un automobilista passa attraverso una ZTL per più volte di fila. Attenzione, però, la prima contestazione “assorbirà” gli illeciti accertati nei 90 giorni antecedenti e non ancora notificati.
Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell’articolo 201, l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
Il pagamento della multa costituirà il presupposto per l’istanza di archiviazione delle violazioni assorbite.
Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all’organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l’istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.
L’istanza di archiviazione deve essere presentata dall’interessato all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L’istanza è corredata da copia dell’attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall’attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall’ufficio o al comando cui la stessa è presentata. L’archiviazione è disposta dal responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione.
Ma non è finita qui, in quanto gli emendamenti hanno introdotto alcune ulteriori modifiche al Codice della Strada. L’ulteriore novità riguarda le violazioni commesse da veicoli immatricolati all’estero quando non sia possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo o avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo. In questi casi, la riscossione coattiva potrà essere attivata nei cinque anni successivi nei confronti di chi era trovato alla guida del veicolo.
Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all’estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell’interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l’articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.